Art. 7
Presidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 21 mag 2013
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.
2. Il presidente può essere invitato a fare una dichiarazione presso la pertinente commissione o le pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.
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