Art. 12
Gruppo permanente di parti interessate
In vigore dal 21 mag 2013
Gruppo permanente di parti interessate
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti riconosciuti che rappresentano i soggetti interessati, quali l’industria delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e i rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione notificati ai sensi della direttiva 2002/21/CE, nonché gli organismi incaricati del rispetto delle norme e quelli preposti alla tutela della vita privata.
2. Le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri del gruppo permanente di parti interessate da parte del consiglio di amministrazione, alla proposta del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell’Agenzia e rese pubbliche.
3. Il gruppo permanente di parti interessate è presieduto dal direttore esecutivo o da qualsiasi altra persona nominata dal direttore esecutivo caso per caso.
4. Il mandato dei membri del gruppo permanente di parti interessate è di due anni e mezzo. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del gruppo permanente di parti interessate. Gli esperti della Commissione e degli Stati membri sono autorizzati a presenziare alle riunioni del gruppo permanente di parti interessate e a partecipare alle sue attività. I rappresentanti di altri organismi considerati pertinenti dal direttore esecutivo che non sono membri del gruppo permanente di parti interessate possono essere invitati a presenziare alle riunioni del gruppo permanente di parti interessate e a partecipare alle sue attività.
5. Il gruppo permanente di parti interessate fornisce consulenza all’Agenzia relativamente allo svolgimento delle sue attività. In particolare, consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura della proposta relativa al programma di lavoro dell’Agenzia e ad assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.
Storico versioni
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