Art. 8
Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile
In vigore dal 21 mag 2013
Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile
Nella preparazione dei suoi progetti dei programmi di aggiustamento macroeconomico, uno Stato membro consulta le parti sociali e le organizzazioni della società civile interessate al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.
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