Art. 9
Misure di salvaguardia delle entrate fiscali
In vigore dal 21 mag 2013
Misure di salvaguardia delle entrate fiscali
Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.
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