Art. 6
Valutazione della sostenibilità del debito pubblico
In vigore dal 21 mag 2013
Valutazione della sostenibilità del debito pubblico
Qualora uno Stato membro richieda l’assistenza finanziaria del MESF, del MES o del FESF, la Commissione valuta, d’intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al Gruppo di lavoro «Eurogruppo», qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES o del FESF, e al CEF qualora debba essere concessa a carico dell'EFSM.
La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell', paragrafo 3, nonché di ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell', paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.
La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.
Storico versioni
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