Art. 5

In vigore dal 8 mag 2013
La produzione di mangimi contenenti lievito al selenio in conformità ai tenori massimi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 va adeguata ai nuovi tenori massimi quanto prima e comunque entro il 28 luglio 2013. I mangimi contenenti lievito al selenio in conformità ai tenori massimi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
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