Art. 2

In vigore dal 8 mag 2013
Nella colonna 9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1750/2006, il testo della linea «3b8.10» è sostituito dal seguente: «1. L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:427:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo