Art. 3
In vigore dal 8 mag 2013
Nella colonna 9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo della linea «3b8.11» è sostituito dal seguente:
«1.
L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.
2.
Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
3.
Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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