Art. 4
Responsabilità dei rivenditori
In vigore dal 3 mag 2013
Responsabilità dei rivenditori
I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a)
presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
(b)
gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’ della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento;
(c)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
(d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:665:oj#art-4