Art. 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
In vigore dal 3 mag 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a)
ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;
(b)
sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III;
(c)
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
(d)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
(e)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:
(a)
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II;
(b)
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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