Art. 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

In vigore dal 3 mag 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario 1.   I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014: (a) ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II; (b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; (c) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; (d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; (e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. 2.   Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario: (a) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II; (b) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II.
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