Art. 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 3 mag 2013
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di (ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita nell’allegato VII.
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