Art. 6
Monitoraggio
In vigore dal 3 mag 2013
Monitoraggio
1. La Commissione monitora l’attuazione dei progetti comuni e il relativo effetto sulle prestazioni dell’EATMN imponendo obblighi specifici di relazione. La Commissione stabilisce detti obblighi nell’ambito del partenariato quadro di cui all’, paragrafo 5.
2. Nel monitorare l’efficacia dei progetti comuni in termini di prestazioni dell’EATMN, la Commissione impiega al meglio gli strumenti di monitoraggio e di relazione esistenti ed è assistita, in particolare, dal gestore della rete e dall’organo di valutazione delle prestazioni in conformità ai regolamenti (UE) n. 677/2011 e (UE) n. 691/2010, nonché dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativamente agli aspetti di sicurezza.
3. Il comitato per il cielo unico è informato sull’attuazione dei progetti comuni.
Storico versioni
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