Art. 5

Predisposizione, adozione e attuazione

In vigore dal 3 mag 2013
Predisposizione, adozione e attuazione 1.   La Commissione elabora le proposte di progetti comuni in base ai requisiti dell’. 2.   Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. I soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi. 3.   Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo. 4.   La Commissione provvede a che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune. A tal fine gli utenti dello spazio aereo costituiscono un gruppo composto di loro rappresentanti. 5.   La Commissione adotta i progetti comuni e le relative modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004. 6.   I progetti comuni sono attuati mediante progetti attuativi, secondo il programma di realizzazione stabilito nel capo III, sezione 2.
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