Art. 85
Trasferimenti non superiori al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimenti non superiori al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:
a)
il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali per l’anno in questione, determinata a norma dell’, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, dello Stato membro che avvia l’operazione, o del restante quantitativo disponibile.
b)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento in un conto di adempimento ESD per un anno precedente a quello in questione, oppure
c)
lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.
Storico versioni
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