Art. 83
Riporto delle AEA (carry over)
In vigore dal 2 mag 2013
Riporto delle AEA (carry over)
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:
a)
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD per l’anno in questione;
b)
il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’; oppure
c)
lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.
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