Art. 116

Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010

In vigore dal 2 mag 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010 Il regolamento (UE) n. 920/2010 è così modificato: 1) gli articoli da 3 a 28 sono soppressi; 2) l’ è sostituito dal seguente: “ Conti di deposito esclusi dell’operatore aereo 1.   Se per un operatore aereo, entro la scadenza per la restituzione delle quote fissata all’, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE, è inserito nel registro dell’Unione un valore delle emissioni verificate pari a 0 per l’anno precedente a norma dell’, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito di operatore aereo in stato “escluso”. 2.   Se il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno precedente all’anno in corso è diverso da 0, il registro dell’Unione pone il conto in stato “aperto”.”; 3) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4.   Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato “escluso” non riceve alcuna quota a norma del paragrafo 1, tali quote non sono create nel conto qualora questo passi successivamente allo stato “aperto”.”; 4) l’ è sostituito dal seguente: “ Riporto tra periodi Entro dieci giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di compensazione di cui all’, il registro dell’Unione sopprime le quote del capo II valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo II valide per il periodo 2013-2020, e sopprime le quote del capo III valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo III valide per il periodo 2013-2020.”; 5) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4.   L’amministratore centrale sottrae un quantitativo dalla quantità minima depositata registrata nell’EUTL dopo che sono state eseguite le operazioni di compensazione in conformità dell’. Il quantitativo sottratto è pari al quantitativo totale di quote del capo III restituite dai conti di deposito dei gestori amministrati dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012; ad esso si somma il valore di compensazione calcolato a norma dell’, paragrafo 3.”; 6) gli articoli da 59 a 79 sono soppressi.
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