Art. 52

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

In vigore dal 2 mag 2013
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione 1.   L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nel caso in cui: a) l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta; b) un impianto abbia cessato l’attività; c) un impianto sia stato scisso in due o più impianti; d) due o più impianti siano stati fusi in un unico impianto. 2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione riguardanti i seguenti aspetti: a) assegnazioni ai nuovi entranti o assegnazioni ai nuovi entranti in seguito a un ampliamento sostanziale della capacità; b) cessazione parziale dell’attività e riduzione sostanziale della capacità; c) assegnazione a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE giustificata alla luce dei progressi negli investimenti intrapresi e comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 1, della suddetta direttiva; d) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1. La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
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