Art. 53
Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
In vigore dal 2 mag 2013
Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all’allegato X se un impianto può ricevere un’assegnazione nell’anno in questione.
2. Dal 1o febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al relativo conto di deposito aperto o bloccato del gestore, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
3. Se il conto di deposito di un gestore allo stato “escluso” non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato “aperto”.
4. L’amministratore centrale provvede a che il gestore possa trasferire nel conto unionale di assegnazione le quote ricevute in più nel caso in cui l’amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro, a norma dell’, paragrafo 2, per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore, e l’autorità competente abbia chiesto al gestore di rendere tali quote in eccesso.
Storico versioni
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