Art. 11

Sorveglianza da parte dell'organismo di riconoscimento

In vigore dal 30 apr 2013
Sorveglianza da parte dell'organismo di riconoscimento 1.   Per analogia con le prescrizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 765/2008 concernente l'accreditamento, l'organismo di riconoscimento effettua controlli periodici per accertarsi che l'organismo di valutazione che ha riconosciuto continui a soddisfare i criteri di cui all'allegato II nel corso del periodo di validità del riconoscimento. 2.   Se l'organismo di valutazione non soddisfa più i criteri di cui all'allegato II, l'organismo di riconoscimento limita l'ambito di applicazione del riconoscimento, sospende o revoca il riconoscimento, a seconda del grado di non conformità.
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