Art. 12

Criteri più flessibili quando una modifica rilevante non richiede un riconoscimento reciproco

In vigore dal 30 apr 2013
Criteri più flessibili quando una modifica rilevante non richiede un riconoscimento reciproco Quando la valutazione dei rischi nel caso di una modifica rilevante non prevede il riconoscimento reciproco, il proponente nomina un organismo di valutazione che soddisfi quanto meno i requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità di cui all'allegato II. Le altre prescrizioni di cui al paragrafo 1 dell'allegato II possono essere rese meno stringenti in accordo con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza in modo non discriminatorio.
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