Art. 11 · Sorveglianza da parte dell'organismo di riconoscimento

Art. 11

Sorveglianza da parte dell'organismo di riconoscimento

In vigore dal 30 apr 2013
Sorveglianza da parte dell'organismo di riconoscimento 1.   Per analogia con le prescrizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 765/2008 concernente l'accreditamento, l'organismo di riconoscimento effettua controlli periodici per accertarsi che l'organismo di valutazione che ha riconosciuto continui a soddisfare i criteri di cui all'allegato II nel corso del periodo di validità del riconoscimento. 2.   Se l'organismo di valutazione non soddisfa più i criteri di cui all'allegato II, l'organismo di riconoscimento limita l'ambito di applicazione del riconoscimento, sospende o revoca il riconoscimento, a seconda del grado di non conformità.
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