Art. 7
«Status prioritario» dei progetti di interesse comune
In vigore dal 17 apr 2013
«Status prioritario» dei progetti di interesse comune
1. L'adozione dell'elenco dell'Unione determina, ai fini di una qualsiasi decisione emessa nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di questi progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.
2. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda correlati ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che venga attribuito il più rapido trattamento giuridicamente possibile a tali fascicoli.
3. Ai progetti di interesse comune è assegnato lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono trattati come tali nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni - nonché nell'assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale, comprese quelle relative alle valutazioni ambientali, nella misura in cui tale trattamento venga disposto nel diritto nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.
4. Entro il 16 agosto 2013 la Commissione pubblica orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell'Unione per i progetti di interesse comune.
5. Tenuto debito conto degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri valutano quali misure volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e a garantirne una coerente applicazione sono possibili e ne informano la Commissione.
6. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri adottano le misure non legislative, individuate ai sensi del paragrafo 5.
7. Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi individuati ai sensi del paragrafo 5. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
8. In relazione agli impatti ambientali di cui all', paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a tali direttive.
Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità competente di cui all' del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro il termine di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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