Art. 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 17 apr 2013
Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 1.   Entro il 16 novembre 2013 ogni Stato membro nomina un'autorità nazionale competente che sarà responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. 2.   La responsabilità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità o essere da questa realizzati, per progetto di interesse comune o per categoria specifica di progetti di interesse comune, a condizione che: a) l'autorità competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall'autorità competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all', paragrafo 7; b) una sola autorità sia responsabile del progetto di interesse comune, costituisca l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale per un dato progetto di interesse comune e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti. L'autorità competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli di cui all'. 3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione, l'autorità competente adotta provvedimenti per facilitare l'emissione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all', paragrafi 1 e 2, e in base a uno dei sistemi seguenti: a)   sistema integrato: la decisione globale è emessa dall'autorità competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante derivante dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, parere che deve essere preso in considerazione dall'autorità competente; b)   sistema coordinato: la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall'autorità competente. L'autorità competente può istituire un gruppo di lavoro in cui siano rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un sistema di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura in cui è garantita la compatibilità con il diritto dell'Unione, l'autorità competente può considerare che un'altra autorità nazionale interessata abbia già espresso la sua approvazione o il suo rifiuto per il progetto, qualora la decisione della suddetta autorità non sia emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente può ignorare una decisione singola di un'altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità nazionale interessata. Nel farlo l'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione; c)   sistema collaborativo: la decisione globale è coordinata dall'autorità competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate. Se si prevede che una decisione individuale da parte di un'autorità interessata non sarà emessa entro il termine stabilito, detta autorità ne informa immediatamente l'autorità competente allegando una motivazione per il ritardo. Successivamente l'autorità competente stabilisce un nuovo termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, nel rispetto dei termini generali stabiliti a norma dell'. Date le specificità nazionali nelle procedure di pianificazione e nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri possono scegliere tra i tre sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, per facilitare e coordinare i loro procedimenti e decidono di attuare quello più efficace. Qualora uno Stato membro scelga il sistema collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi. La Commissione procede a una valutazione dell'efficacia dei sistemi nella relazione di cui all'. 4.   Gli Stati membri possono applicare sistemi diversi da quelli di cui al paragrafo 3 ai progetti onshore e offshore di interesse comune. 5.   Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, anche per quanto riguarda le disposizioni di cui all', paragrafo 4. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.
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Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni (Art. 8 Regolamento (UE) 2013/347) — Testo vigente | Portale Normativo