Art. 4
Criteri applicabili ai progetti di interesse comune
In vigore dal 17 apr 2013
Criteri applicabili ai progetti di interesse comune
1. I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:
a)
il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari per le infrastrutture energetiche;
b)
i potenziali vantaggi globali del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 2, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine; e
c)
il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
coinvolge almeno due Stati membri, perché attraversa direttamente la frontiera di due o più Stati membri;
ii)
è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato all'allegato IV, punto 1;
iii)
attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di un paese dello Spazio economico europeo.
2. I seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:
a)
per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:
i)
integrazione del mercato, facendo uscire tra l'altro dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; concorrenza e flessibilità del sistema;
ii)
sostenibilità, inter alia tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;
iii)
sicurezza dell'approvvigionamento,inter alia tramite l'interoperabilità, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
b)
per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2, il progetto deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:
i)
integrazione del mercato, inter alia facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; interoperabilità e flessibilità del sistema;
ii)
sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia tramite connessioni adeguate e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;
iii)
concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;
iv)
sostenibilità, inter alia riducendo le emissioni, promuovendo la produzione intermittente di energia a partire da fonti rinnovabili e aumentando la diffusione di gas rinnovabile;
c)
per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), il progetto deve contribuire in modo significativo a tutti i seguenti criteri specifici:
i)
integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti con nuovi requisiti tecnici per quanto riguarda la loro offerta e domanda di elettricità;
ii)
efficienza e interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità nella gestione giornaliera delle reti;
iii)
sicurezza della rete, controllo del sistema e qualità dell'approvvigionamento;
iv)
pianificazione ottimizzata dei futuri investimenti in reti efficienti dal punto di vista dei costi;
v)
funzionamento del mercato e servizi ai clienti;
vi)
coinvolgimento degli utenti nella gestione del loro uso dell'energia;
d)
per i progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:
i)
sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;
ii)
uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali;
iii)
interoperabilità;
e)
per i progetti sul trasporto di anidride carbonica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:
i)
prevenzione delle emissioni di anidride carbonica garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
ii)
aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di anidride carbonica;
iii)
uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di anidride carbonica tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.
3. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti da 1 a 3, i criteri elencati nel presente articolo devono essere valutati conformemente agli indicatori di cui ai all'allegato IV, punti da 2 a 5.
4. Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 2; tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, parte 2, punto 14.
Nella valutazione dei progetti, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:
a)
all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di integrazione del mercato, fra l'altro facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro, nonché in materia di concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;
b)
al numero di Stati membri interessati da ciascun progetto, garantendo nel contempo pari opportunità ai progetti che coinvolgono Stati membri periferici;
c)
al contributo di ciascun progetto alla coesione territoriale; e
d)
alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti.
Per i progetti relativi alle reti intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non programmabile» nella zona di interesse di tali utenti.
Storico versioni
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