Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ai regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, si applicano le definizioni seguenti:
1) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, ubicati all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;
2) «decisione globale»: la decisione o l'insieme delle decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi i tribunali e le corti, che stabiliscono se a un promotore di progetto debba essere concessa l'autorizzazione per la costruzione dell'infrastruttura energetica che consente di realizzare un progetto, senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di appello amministrativo;
3) «progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche;
4) «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all';
5) «strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;
6) «promotore del progetto»:
a)
un GST, un operatore del sistema di distribuzione o un altro operatore o investitore che sviluppi un progetto di interesse comune;
b)
se sono presenti più GST, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;
7) «rete intelligente»: una rete elettrica capace di integrare in maniera efficace sotto il profilo dei costi il comportamento e le azioni di tutti gli utenti a essa collegati, inclusi produttori, consumatori e coloro che insieme producono e consumano, al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, con scarse perdite e un elevato livello di qualità, di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
8) «lavori»: l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;
9) «studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
10) «autorità nazionale di regolamentazione»: un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE oppure ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
11) «messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito.
Storico versioni
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