Art. 1
Oggetto e ambito d'applicazione
In vigore dal 17 apr 2013
Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica»).
2. In particolare, il presente regolamento:
a)
riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II («categorie di infrastrutture energetiche»);
b)
facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;
c)
fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;
d)
determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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