Art. 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 713/2009

In vigore dal 17 apr 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 713/2009 Nel regolamento (CE) n. 713/2009 l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Le tasse sono dovute all'Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell', paragrafo 1, e per le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell' del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (*1). (*1)   GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.» "
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