Art. 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 713/2009
In vigore dal 17 apr 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 713/2009
Nel regolamento (CE) n. 713/2009 l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le tasse sono dovute all'Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell', paragrafo 1, e per le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell' del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (*1).
(*1)
GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.»
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