Art. 18

Informazione e pubblicità

In vigore dal 17 apr 2013
Informazione e pubblicità La Commissione istituisce, entro sei mesi dalla data di adozione del primo elenco dell'Unione, una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico, anche su internet. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni: a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune; b) il piano di attuazione, quale definito all', paragrafo 1, per ogni progetto di interesse comune; c) i risultati principali dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell' per i progetti di interesse comune coinvolti, a eccezione delle informazioni sensibili a livello commerciale; d) l'elenco dell'Unione; e) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune.
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