Art. 12

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

In vigore dal 17 apr 2013
Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri 1.   I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete. 2.   Per un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, il paragrafo 1 si applica soltanto se almeno un promotore del progetto chiede alle autorità nazionali pertinenti di applicare il presente articolo per il totale dei costi del progetto o parte di essi. Per i progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, il paragrafo 1 si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe. Se un progetto ha più promotori del progetto, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 3. 3.   Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti a esso associati. Non appena un tale progetto raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto, previa consultazione dei GST degli Stati membri sui quali il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate, corredata di: a) un'analisi dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell' che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro interessato; e b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di cui all'allegato II, punto 2, i risultati della verifica di mercato; c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera. Se un progetto è promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento insieme. Per i progetti inclusi nel primo elenco dell'Unione i promotori del progetto presentano la loro richiesta di investimento entro il 31 ottobre 2013. Una copia di ogni richiesta di investimento è trasmessa per informazione immediatamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia. Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili a livello commerciale. 4.   Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta di finanziamento è pervenuta alle autorità nazionali di regolamentazione interessate, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe. Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di ripartire soltanto parte dei costi o possono decidere di ripartire i costi tra più progetti di interesse comune appartenenti a un «pacchetto». In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli importi effettivi o stimati: — dei proventi della congestione o altri oneri, — delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell' del regolamento (CE) n. 714/2009. Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario. Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), ma non limitatamente a esse. Se un progetto di interesse comune attenua le esternalità negative, come i flussi di riciclo, ed è attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati dalle esternalità negative in parola. 5.   Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un GST o da un altro promotore di progetto a seguito degli investimenti al momento dello stabilimento o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui questi costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. La decisione di ripartizione dei costi è notificata tempestivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione. In particolare, le informazioni contengono i motivi dettagliati in base ai quali i costi sono stati ripartiti fra gli Stati membri, come per esempio: a) una valutazione degli effetti individuati, compreso in merito alle tariffe di rete, su ciascuno degli Stati membri interessati; b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 3, lettera b); c) esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto; d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati. La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata. 6.   Qualora le autorità nazionali di regolamentazione interessate non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, esse ne informano immediatamente l'Agenzia. In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 3, nonché del modo in cui il costo degli investimenti si ripercuote sulle tariffe, è adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data del rinvio alla stessa. Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione interessate e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale periodo supplementare inizia il giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete. La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata. Si applicano gli del regolamento (CE) n. 713/2009. 7.   Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale. 8.   Questa decisione di ripartizione dei costi non influisce sul diritto dei GST di presentare domanda e delle autorità nazionali di regolamentazione di approvare le spese per l'accesso alle reti a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, dell' del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009. 9.   Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno beneficiato di: a) una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE; b) una deroga all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 714/2009; c) una deroga ai sensi dell' della direttiva 2003/55/CE (20); oppure d) una deroga ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1228/2003 (21).
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