Art. 14
Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione
In vigore dal 17 apr 2013
Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione
1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 4, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e all'allegato II, punto 2, a eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, sono ammissibili anche per l'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano tutti i seguenti criteri:
a)
l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione;
b)
il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell', o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera c), e che pertanto non sono oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introdurre innovazioni tecnologiche e garantire la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;
c)
il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori o dell'autorità nazionale di regolamentazione. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all', paragrafo 2.
3. I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all', paragrafo 7, lettera d) sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), e all'allegato II, punto 4, sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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