Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «rischio», «valutazione del rischio» e «pericolo» di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
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