Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 apr 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «rischio», «valutazione del rischio» e «pericolo» di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002.
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