Art. 9

Eliminazione delle eccedenze

In vigore dal 25 feb 2013
Eliminazione delle eccedenze 1.   Entro il 31 ottobre 2014, la Croazia provvede ad eliminare dal mercato, senza intervento dell’Unione, un quantitativo di zucchero o di isoglucosio pari all’eccedenza di cui all’, paragrafo 1. 2.   L’eliminazione delle eccedenze determinate conformemente all’ viene effettuata senza aiuti dell’Unione, secondo una delle seguenti modalità: a) esportazione dall’Unione ad opera degli operatori identificati, senza aiuti nazionali; b) utilizzo nel settore dei combustibili; c) denaturazione senza aiuti per l’alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione (6).
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