Art. 11

Prova dell’eliminazione da parte degli operatori

In vigore dal 25 feb 2013
Prova dell’eliminazione da parte degli operatori 1.   Entro il 31 gennaio 2015, gli operatori interessati forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalla Croazia, di avere eliminato, ai sensi dell’, paragrafo 2, e a loro spese, le proprie eccedenze individuali di zucchero e di isoglucosio constatate in applicazione dell’. 2.   Qualora lo zucchero o l’isoglucosio siano eliminati ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), la prova dell’avvenuta eliminazione consiste nella presentazione: a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti (CE) n. 951/2006 (8) e (CE) n. 376/2008 (9) della Commissione; b) dei pertinenti documenti menzionati negli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008, richiesti per lo svincolo della cauzione. La domanda di titolo di esportazione di cui al primo comma reca, nella casella 20, la seguente dicitura: «Destinato all’esportazione a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013». Il titolo di esportazione reca, nella casella 22, la seguente dicitura: «Da esportare senza restituzione … (quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo) kg». Il titolo di esportazione è valido dal giorno del rilascio fino al 31 ottobre 2014. 3.   Se la prova dell’eliminazione non è fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Croazia obbliga l’operatore interessato a pagare un importo pari alla sua eccedenza individuale, constatata in applicazione dell’, moltiplicato per 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco o materia secca). Detto importo è versato al bilancio nazionale della Croazia.
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