Art. 10
Importo dovuto in caso di eccedenze
In vigore dal 25 feb 2013
Importo dovuto in caso di eccedenze
Se i quantitativi totali determinati dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 1, superano i quantitativi totali di cui all’, la Croazia è tenuta a versare un importo pari alla differenza (in equivalente zucchero bianco o materia secca) moltiplicata per la differenza positiva più elevata fra il prezzo medio di mercato dello zucchero nell’Unione, comunicato mensilmente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 952/2006 (7), e la quotazione mensile media dello zucchero bianco, espressa in EUR, osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2014. Detto importo è maggiorato di 50 EUR/t. L’importo in questione è versato al bilancio dell’Unione entro il 30 giugno 2015.
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