Art. 4
Responsabilità dei rivenditori
In vigore dal 18 feb 2013
Responsabilità dei rivenditori
1. I rivenditori di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente sono tenuti a garantire che:
a)
presso il punto vendita, gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’, paragrafo 1, come stabilito all’allegato III, punto 1, all’esterno della parte anteriore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b)
gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 1;
c)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello.
2. I rivenditori di apparecchi di riscaldamento misti sono tenuti a garantire che:
a)
presso il punto vendita, gli apparecchi di riscaldamento misti riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’, paragrafo 2, come stabilito all’allegato III, punto 2, all’esterno della parte anteriore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b)
gli apparecchi di riscaldamento misti offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 2;
c)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello.
3. I rivenditori di insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che, sulla base dell’etichetta e delle schede fornite dai fornitori a norma dell’, paragrafi 1, 3 e 4:
a)
le offerte relative a un insieme specifico indichino l’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, a seconda del caso, affiggendo sull’insieme l’etichetta di cui all’allegato III, punto 3, e fornendo la scheda di cui all’allegato IV, punto 5, debitamente compilate in funzione delle caratteristiche dell’insieme in questione;
b)
gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell’allegato VI, punto 3;
c)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello.
4. I rivenditori di insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che, sulla base dell’etichetta e delle schede fornite dai fornitori a norma dell’, paragrafi 2, 3, 4 e 6:
a)
le offerte relative a un insieme specifico di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare indicano l’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente e la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, a seconda del caso, affiggendo sull’insieme l’etichetta di cui all’allegato III, punto 4, e fornendo la scheda di cui all’allegato IV, punto 6, debitamente compilate in funzione delle caratteristiche dell’insieme in questione;
b)
gli insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell’allegato VI, punto 4;
c)
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporta l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e alla classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello.
Storico versioni
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