Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 18 feb 2013
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità delle classi dichiarate di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, dell’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e del livello di potenza sonora degli apparecchi di riscaldamento, conformemente alla procedura stabilita nell’allegato VIII.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2013/811 — Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato | Portale Normativo