Art. 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

In vigore dal 18 feb 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario 1.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, ivi compresi gli apparecchi integrati in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che: a) ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente di cui all’allegato II, punto 1, sia munito di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore, l’etichetta stampata è fornita almeno sull’imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente destinati all’utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d’ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 3; b) ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente sia munito di una scheda prodotto, come disposto all’allegato IV, punto 1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto è fornita almeno per il generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente destinati all’utilizzo in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita una seconda scheda, come disposto all’allegato IV, punto 5; c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 1, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello. A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente di cui all’allegato II, punto 1, è fornita un’etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore, l’etichetta stampata è fornita almeno sull’imballaggio del generatore di calore. 2.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento misti, ivi compresi gli apparecchi integrati in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che: a) per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua di cui all’allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l’etichetta stampata è fornita almeno sull’imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all’utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 4; b) per ciascun apparecchio di riscaldamento misto sia fornita una scheda prodotto, come disposto all’allegato IV, punto 2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la scheda prodotto è fornita almeno per il generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all’utilizzo in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita una seconda scheda, come disposto all’allegato IV, punto 6; c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 2, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello; A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio di riscaldamento misto rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua di cui all’allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un’etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 2.2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l’etichetta stampata è fornita almeno sull’imballaggio del generatore di calore. 3.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio dispositivi di controllo della temperatura sono tenuti a garantire che: a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell’allegato IV, punto 3; b) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 3, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta. 4.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio dispositivi solari sono tenuti a garantire che: a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell’allegato IV, punto 4; b) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 4, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta. 5.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che: a) per ciascun insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente di cui all’allegato II, punto 1, sia fornita un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 3; b) per ciascun insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all’allegato IV, punto 5; c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 5, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta; d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per il modello. 6.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che: a) per ciascun insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua di cui all’allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato II, punto 4; b) per ciascun insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all’allegato IV, punto 6; c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto 6, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta; d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e alla classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in condizioni climatiche medie per il modello.
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