Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 18 feb 2013
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti principalmente da biomassa; b) agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi; c) agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o sanitaria; e) agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; f) agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW.
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