Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 18 feb 2013
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti principalmente da biomassa;
b)
agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi;
c)
agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o sanitaria;
e)
agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
f)
agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:811:oj#art-1