Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009
In vigore dal 14 feb 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009
Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:
1)
al Titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:
«Pagamenti diretti nazionali complementari e aiuti nazionali transitori»;
2)
l’articolo 91 è sostituito dal seguente:
«Articolo 91
Coefficiente di riduzione
Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari o gli aiuti nazionali transitori siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari o degli aiuti nazionali transitori del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.»;
3)
gli articoli 93, 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 93
Controlli
I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori, stabilite dall’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 132, paragrafo 7, o all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Articolo 94
Relazione annuale
I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
qualsiasi modifica della situazione relativa a tali pagamenti;
b)
per ciascun pagamento, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale erogato e, se opportuno, l’aliquota del pagamento;
c)
un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’articolo 93.
Articolo 95
Aiuti di Stato
I pagamenti diretti nazionali complementari e gli aiuti nazionali transitori corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, e all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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