Art. 1 · Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009

Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009

In vigore dal 14 feb 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009 Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato: 1) al Titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente: «Pagamenti diretti nazionali complementari e aiuti nazionali transitori»; 2) l’articolo 91 è sostituito dal seguente: «Articolo 91 Coefficiente di riduzione Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari o gli aiuti nazionali transitori siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari o degli aiuti nazionali transitori del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.»; 3) gli articoli 93, 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 93 Controlli I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori, stabilite dall’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 132, paragrafo 7, o all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009. Articolo 94 Relazione annuale I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: a) qualsiasi modifica della situazione relativa a tali pagamenti; b) per ciascun pagamento, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale erogato e, se opportuno, l’aliquota del pagamento; c) un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’articolo 93. Articolo 95 Aiuti di Stato I pagamenti diretti nazionali complementari e gli aiuti nazionali transitori corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, e all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.» "
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