Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009
In vigore dal 14 feb 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009
All’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all’ del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (*2), e, nel 2013, all’aggiustamento volontario di cui all’articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui ciascun agricoltore ha diritto nell’ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all’articolo 78 del presente regolamento.
(*2)
GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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