Art. 73

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 feb 2013
Disposizioni transitorie 1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, esso non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1o gennaio 2016. 2.   Le autorità di omologazione continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 ai sensi della direttiva 2003/37/CE e di qualunque direttiva di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, tali omologazioni non sono utilizzate al fine di ottenere un’omologazione di un veicolo completo a norma del presente regolamento. 3.   In deroga al presente regolamento, i nuovi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o veicoli dei tipi che hanno ottenuto l’omologazione di un veicolo completo ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono continuare ad essere immatricolati, immessi sul mercato o ad entrare in circolazione fino al 31 dicembre 2017. I nuovi veicoli dei tipi che non sono stati oggetto di omologazione ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono parimenti continuare a essere immatricolati o ad entrare in circolazione entro tale data in conformità del diritto dello Stato membro di entrata in circolazione o di immatricolazione. In tal caso, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli conformi al tipo omologato.
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