Art. 73
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 feb 2013
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, esso non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1o gennaio 2016.
2. Le autorità di omologazione continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 ai sensi della direttiva 2003/37/CE e di qualunque direttiva di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, tali omologazioni non sono utilizzate al fine di ottenere un’omologazione di un veicolo completo a norma del presente regolamento.
3. In deroga al presente regolamento, i nuovi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o veicoli dei tipi che hanno ottenuto l’omologazione di un veicolo completo ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono continuare ad essere immatricolati, immessi sul mercato o ad entrare in circolazione fino al 31 dicembre 2017. I nuovi veicoli dei tipi che non sono stati oggetto di omologazione ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono parimenti continuare a essere immatricolati o ad entrare in circolazione entro tale data in conformità del diritto dello Stato membro di entrata in circolazione o di immatricolazione.
In tal caso, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli conformi al tipo omologato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:167:oj#art-73