Art. 75

Riesame

In vigore dal 5 feb 2013
Riesame 1.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli aspetti di cui al paragrafo 3. 2.   La relazione si basa su una consultazione di tutte le parti interessate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia. 3.   Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il numero di omologazioni individuali rilasciate ogni anno ai veicoli di cui al presente regolamento prima della loro prima immatricolazione da parte delle rispettive autorità nazionali a partire dal 1o gennaio 2016; b) i criteri nazionali su cui si basano tali omologazioni nella misura in cui si discostino dalle prescrizioni obbligatorie per l’omologazione UE. 4.   La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative ed esamina l’inclusione di omologazioni individuali nel presente regolamento sulla base di prescrizioni armonizzate.
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