Art. 72
Sanzioni
In vigore dal 5 feb 2013
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 23 marzo 2015 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.
2. Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
a)
il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o di conformità in circolazione;
c)
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione;
d)
l’uso di dispositivi di manipolazione;
e)
il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;
f)
la messa a disposizione sul mercato, da parte degli operatori economici, di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione dei documenti o delle marcature a tale scopo.
Storico versioni
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