Art. 68

Atti di esecuzione

In vigore dal 5 feb 2013
Atti di esecuzione Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, atti di esecuzione che specifichino le seguenti misure di esecuzione: a) i modelli per la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all’; b) il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE di cui all’, paragrafo 4; c) il modello per il certificato d’omologazione UE di cui all’, paragrafo 2; d) il modello per la scheda dei risultati di prova allegata al certificato di omologazione UE di cui all’, paragrafo 3, lettera a); e) il modello per l’elenco di prescrizioni o di atti applicabili di cui all’, paragrafo 6; f) le prescrizioni generali del formato del verbale di prova di cui all’, paragrafo 1; g) il modello per il certificato di conformità di cui all’, paragrafo 2; h) il modello per il marchio di omologazione UE di cui all’; i) le autorizzazioni per il rilascio dell’omologazione UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni di cui all’, paragrafo 3; j) i modelli per il certificato di omologazione e il certificato di conformità per quanto riguarda le nuove tecnologie o concezioni di cui all’, paragrafo 4; k) le autorizzazioni che permettono agli Stati membri di prorogare l’omologazione di cui all’, paragrafo 2; l) l’elenco delle parti o equipaggiamenti di cui all’, paragrafo 2; m) il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui all’, paragrafo 3, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione di cui allo stesso articolo; n) il modello per il certificato che dia prova della conformità all’autorità di omologazione di cui all’, paragrafo 8.
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