Art. 53
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi dei costruttori
1. I costruttori forniscono ai concessionari e ai riparatori autorizzati nonché agli operatori indipendenti un accesso non discriminatorio, facilmente utilizzabile e rapido alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attraverso siti web, utilizzando un formato standardizzato. Tale obbligo non si applica qualora il veicolo sia stato omologato come veicolo di piccole serie.
Il software indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e di controllo ambientale può essere protetto da manipolazioni non autorizzate. Tuttavia, qualsiasi manipolazione di tali sistemi necessaria per la riparazione e la manutenzione o accessibile ai concessionari o ai riparatori autorizzati è resa accessibile anche agli operatori indipendenti in modo non discriminatorio.
2. In attesa dell’adozione, da parte della Commissione, di un formato standardizzato in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, queste sono messe a disposizione in maniera omogenea in modo che possano essere utilizzate dagli operatori indipendenti senza eccessive difficoltà.
I costruttori forniscono accesso non discriminatorio ai sussidi di formazione e ai necessari strumenti ai concessionari, ai riparatori autorizzati e agli operatori indipendenti. Tale accesso comprende, ove applicabile, un’adeguata formazione in merito allo scaricamento di software, alla gestione dei codici diagnostici di guasto e all’uso degli strumenti di lavoro.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni ivi indicate comprendono:
a)
tipo e modello del trattore;
b)
identificazione inequivocabile del veicolo;
c)
manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione e i programmi di servizio;
d)
manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico;
e)
informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
f)
schemi elettrici;
g)
codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici dei costruttori;
h)
tutte le informazioni necessarie per installare software nuovi o aggiornati su un nuovo veicolo o un nuovo tipo di veicolo (ad esempio codice identificativo del software);
i)
informazioni su strumenti e attrezzature di proprietà riservata, che vanno fornite per mezzo di tali strumenti ed equipaggiamenti;
j)
informazioni sui registri di dati, risultati di prova e ogni altra informazione tecnica (come i dati del monitoraggio bidirezionale, se applicabili alla tecnologia utilizzata);
k)
unità di lavoro standard o periodi di tempo per le attività di riparazione e manutenzione, se messi a disposizione, direttamente o tramite terzi, ai concessionari e ai riparatori autorizzati dei costruttori.
4. Concessionari o riparatori autorizzati che facciano parte del sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione non sono membri.
5. Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione.
6. Al fine di fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori o i riparatori interessati a componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova.
7. Al fine di progettare e costruire equipaggiamenti per i veicoli a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati a equipaggiamenti per i veicoli a carburanti alternativi.
8. All’atto della domanda di omologazione UE o di omologazione nazionale, il costruttore prova all’autorità di omologazione di essere conforme al presente regolamento riguardo alle informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Qualora le informazioni non siano disponibili o conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili al momento della domanda di omologazione UE o nazionale, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data di omologazione.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di elaborare il modello di un certificato in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo che fornisce tale prova di conformità all’autorità di omologazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
9. Se la conformità non viene provata entro il termine indicato al paragrafo 8, secondo comma, l’autorità di omologazione adotta misure adeguate per garantirne il ripristino.
10. Il costruttore mette a disposizione modifiche successive e supplementi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili ai riparatori autorizzati.
11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del produttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti devono avere accesso gratuito a tali registrazioni e disporre delle informazioni sulle riparazioni e le attività di manutenzione da essi eseguite.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che stabiliscono prescrizioni dettagliate riguardo all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e, in particolare, le specifiche tecniche secondo cui deve essere fornita l’informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
13. La Commissione adatta, mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 12, gli obblighi di informazione di cui al presente articolo, comprese le specifiche tecniche relative al modo in cui le informazioni devono essere fornite, affinché siano proporzionate rispetto, in particolare, al caso specifico del volume di produzione relativamente ridotto del costruttore del tipo di veicolo in questione, tenendo conto dei limiti per i veicoli in piccole serie di cui all’allegato II. In casi debitamente giustificati, l’adeguamento può comportare una deroga all’obbligo di fornire le informazioni in un formato standardizzato. Le eventuali modifiche o deroghe garantiscono in ogni caso che gli obiettivi del presente articolo siano conseguiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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