Art. 55

Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

In vigore dal 5 feb 2013
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli 1.   I costruttori possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, gli strumenti e i corsi di formazione di cui al presente regolamento. L’importo non è considerato ragionevole né proporzionato se scoraggia l’accesso in quanto non tiene conto della misura in cui l’operatore indipendente utilizza tali informazioni. 2.   I costruttori mettono a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei periodi per i quali esso viene consentito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo