Art. 66

Obblighi operativi dei servizi tecnici

In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi operativi dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell’autorità di omologazione designante e in conformità delle procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento e degli atti elencati all’allegato I. Salvo il caso in cui sono permesse procedure alternative, i servizi tecnici sottopongono a monitoraggio o effettuano essi stessi le prove richieste per un’omologazione o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno degli atti elencati all’allegato I. I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione. 2.   In ogni momento, i servizi tecnici: a) autorizzano la propria autorità di omologazione designante ad assistere il servizio tecnico all’atto della valutazione della conformità, se del caso; e b) fatti salvi l’, paragrafo 9, e l’, forniscono alla propria autorità di omologazione designante le informazioni sulle categorie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere richieste. 3.   Se constata che le prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state rispettate dal costruttore, il servizio tecnico lo comunica all’autorità di omologazione designante affinché questa imponga al costruttore l’obbligo di adottare le opportune misure correttive chiedendogli altresì di non rilasciare un certificato di omologazione a meno che non siano state adottate le opportune misure correttive che soddisfino l’autorità di omologazione. 4.   Qualora nel corso del controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di un certificato di omologazione, un servizio tecnico che agisce per conto dell’autorità di omologazione designante riscontri che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non sono più conformi al presente regolamento, lo comunica all’autorità di omologazione designante. L’autorità di omologazione adotta le opportune misure previste dall’.
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