Art. 2

Principi

In vigore dal 15 gen 2013
Principi 1.   Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario della Colombia o del Perù, per effetto delle concessioni tariffarie su tale prodotto a norma dell'accordo, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. 2.   Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti: a) sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi; b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote: — l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o — l'aliquota di base, specificata nella tabella di soppressione dei dazi.
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